Ammissione
All’Arciconfraternita possono aderire, assumendo la qualifica di Confratello, i fedeli maggiorenni, in possesso dei requisiti desumibili dal can. 316 §1 C.I.C., che si impegnino a partecipare, con vita cristiana esemplare – caratterizzata da particolare pietà mariana – alle attività della stessa e si adoperino altresì fattivamente a cooperare al raggiungimento delle sue finalità. Oltre a tali requisiti, si richiede che siano personale nate in Sicilia e attualmente residenti o abitualmente dimoranti in Roma, oppure – se non siciliani – almeno coniuge o consanguinei o affini di un siciliano, fino al 2° grado in linea retta o collaterale.
Stessa facoltà di aderire all’Arciconfraternita hanno i non siciliani che, seppur sprovvisti di ogni legame di parentele con siciliani (cf. §1), abbiano tuttavia maturato particolari meriti di natura spirituale e religiosa verso la Sicilia, o si siano resi benemeriti in vario modo e con una certa continuità nei confronti dell’Arciconfraternita.
Si assume la qualifica di Confratello solo dopo aver partecipato allo speciale rito previsto dalla prassi tradizionale dell’Arciconfraternita.
Tutti gli iscritti all’Arciconfraternita costituiscono la Congregazione generale e hanno diritto a partecipare alla gestione e amministrazione dell’Arciconfraternita, eleggono il Consiglio direttivo, che rimane in carica per un triennio. I Consiglieri possono essere riconfermati per due mandati consecutivi. Alle celebrazioni ufficiali possono indossare la medaglia pettorale di S. Maria Odigitria, hanno diritto alle S. Messe di suffragio alla loro morte, e (fino ad esaurimento di loculi) alla sepoltura nelle cappelle dell’Arciconfraternita.