Rinuncia / Dimissione

Oltre che nei casi previsti dalla disciplina canonica vigente per le Associazioni pubbliche di fedeli (cf. can. 316 C.I.C.), un Confratello perde la sua qualifica:

1°. Per formale rinuncia, da presentare per iscritto al Moderatore;

2°. Per dimissione deliberata dal Consiglio Direttivo, praemissa monitione senza esito positivo, nel caso di comprovata cessazione della partecipazione alla vita associativa – espressa per fatti concludenti ed in particolare entro dieci giorni dalla decisione.

La dimissione dei Sodali avviene con atto formale del Moderatore. Il Confratello dimesso può ricorrere entro dieci giorni dalla notifica dell’atto di dimissione all’Ordinario diocesano di Roma, a norma del can. 316 §2. C.I.C.

Chi esce dall’Arciconfraternita, sia che questo avvenga per volontaria deliberazione o per legittima dimissione, non può pretendere nulla, a nessun titolo, per i beni eventualmente conferiti o i servizi eventualmente prestati alla stessa.

Nel dimettere un Sodale, si abbia particolare cura di salvaguardare i suoi diritti fondamentali e la sua buona fama, oltre che quella dell’Arciconfraternita, in spirito di autentica carità ecclesiale.