§1 L’Arcinconfraternita – eretta nella Diocesi di Roma da Clemente VIII con Breve del 5 febbraio 1594, col titolo della Beata Vergine Maria d’Itria, e successivamente denominata “S.Maria Odigitria dei Siciliani” – è un’Associazione pubblica di fedeli a norma dei cann. 301 §§ 1 e 3 e 312 §1/3° C.I.C., dotata di personalità giuridica propria (can. 313 C.I.C.). Celebra la festa titolare il martedì seguente la Pentecoste.
§2 Essa ha sede in Roma, presso l’omonima Chiesa, elevata a Diaconia Cardinalizia con Bolla di Sua Santità Paolo VI del 12 gennaio 1974.
Art. 2
§1 I suoi membri si propongono di perseguire – secondo le modalità proprie del loro stato e con uno stile di vita adeguato allo stesso – una più perfetta vita cristiana, attraverso la costante tensione alla santità e nell’impegno quotidiano di testimonianza al Vangelo, assumendo la carità fattiva e l’efficace operosità apostolica come elementi portanti dell’esperienza associativa.
§2 Qualificante per l’esperienza ecclesiale di fede vissuta dai membri deve pertanto ritenersi lo zelo nel partecipare al fine della Chiesa, l’impegno per l’incremento del culto pubblico, la consapevole azione di apostolato specificamente laicale, con una matura testimonianza di fede cattolica nonché di capacità di promozione umana e di crescita integrale della persona, secondo le indicazioni del Magistero ecclesiastico e della dottrina Sociale della Chiesa in particolare.
Art. 3
§1 Nella cornice di quanto detto all’art. 2, le finalità perseguite dall’Arciconfraternita sono così esemplificate:
1°. Costituire una viva comunità ecclesiale, assidua nel perseguire la pienezza evangelica
nel vissuto quotidiano;
2°. provvedere al decoro della Chiesa S. Maria Odigitria dei Siciliani e al più conveniente esercizio in essa del culto divino;
3°. promuovere fra i siciliani residenti in Roma il culto della SS. Vergine Odigitria e dei Santi siciliani, la filiale devozione al Santo Padre, Vicario di Cristo, l’attenzione al patrimonio religioso e Umano della gente sicula;
4°. assicurare costanti suffragi ai Confratelli defunti, in particolare con la celebrazione di una S. Messa settimanale;
5°. Partecipare all’azione ecumenica, con particolare riferimento alla Chiesa Ortodossa di Costantinopoli, che ha fatto dono all’Arciconfraternita dell’icona della SS. Vergine Odigitria esposta sull’altare maggiore della Chiesa;
6°. Promuovere, secondo le possibilità, attività di carattere religioso nel quadro di iniziative di culto, carità e cultura (quali p.es. la costituzione di borse di studio per studi di carattere religioso di interesse siculo, compiuti da siciliani a Roma; interventi occasionali di cristiana carità; e simili);
7°. Curare la manutenzione dei complessi tombali e dei sepolcreti gestiti dall’Arcinconfraternita al Cimitero Verano, vigilando sulle modalità concrete di attuazione del beneficio della tumulazione a favore dei sodali dell’Arciconfraternita, alle condizioni previste dal Regolamento interno specificamente approvato dall’Autorità Ecclesiastica competente.
§2. Per quanto concerne il profilo economico, l’Arciconfraternita persegue le sue finalità ricorrendo ai mezzi indicati nell’articolo 17 §1.
Art. 4
L’Arciconfraternita è sottoposta all’autorità dell’Em.mo Cardinale Vicario Generale di Sua Santità per la diocesi di Roma.
Art. 5
§1. L’Arciconfraternita promuove relazioni e scambi a vario livello (culturale, religioso, ecc.) con l’ambiente ecclesiale siciliano, e con i Pastori della Chiesa di Sicilia.
§2. Nel contesto di queste relazioni è da collocarsi la costituzione del Centro per lo studio della Storia e della
Cultura di Sicilia nell’ambito della Facoltà Teologica di Sicilia, istituito e disciplinato tramite apposita convenzione tra l’Arciconfraternita e la Facoltà Teologica “S. Giovanni Evangelista” di Palermo.
Art. 6
§1. All’Arciconfraternita possono aderire, assumendo la qualifica di Confratello, i fedeli maggiorenni in possesso dei requisiti desumibili dal can. 316 §1 C.I.C., che si impegnino a partecipare con vita cristiana esemplare – caratterizzata da particolare pietà mariana – alle attività della stessa e si adoperino altresì fattivamente a cooperare al raggiungimento delle sue finalità. Oltre a tali requisiti, si richiede che siano personale nate in Sicilia e attualmente residenti o abitualmente dimoranti in Roma, oppure – se non siciliani – almeno coniuge o consanguinei o affini di un siciliano, fino al 2° grado in linea retta o collaterale.
§2. Stessa facoltà di aderire all’Arciconfraternita hanno i non siciliani che, seppur sprovvisti di ogni legame di parentele con siciliani (cf. §1), abbiano tuttavia maturato particolari meriti di natura spirituale e religiosa verso la Sicilia, o si siano resi benemeriti in vario modo e con una certa continuità nei confronti dell’Arciconfraternita.
§3. La domanda scritta di ammissione – contenente la dichiarazione di aver preso visione e di accettare lo Statuto – deve essere accompagnata dalla lettera commendatizia di almeno un Confratello o di un sacerdote, e deve essere presentata al Consiglio Direttivo, che formalmente la accoglie o la rigetta.
§4. Si assume la qualifica di Confratello solo dopo aver partecipato allo speciale rito previsto dalla prassi tradizionale dell’Arciconfraternita.
Art. 7
§1. Oltre che nei casi previsti dalla disciplina canonica vigente per le Associazioni pubbliche di fedeli (cf. can. 316 §2 C.I.C.), un Confratello perde la sua qualifica:
1°. Per formale rinuncia, da presentare per iscritto al Moderatore;
2°. Per dimissione deliberata dal Consiglio Direttivo, praemissa monitione senza esito positivo, nei seguenti casi: a. comprovata cessazione della partecipazione alla vita associativa – espressa per fatti concludenti ed in particolare omettendo di versare il contributo annuale per un biennio – o grave turbamento dell’armonia della medesima;
b. grave e comprovata violazione di norme statutarie o disciplinari canoniche;
c. comportamenti nel foro esterno gravemente riprovevoli sotto il profilo morale
o dottrinale (cf. can. 316 C.I.C.).
§2. L’inizio da parte del Consiglio Direttivo di qualunque procedimento di verifica che potrebbe portare all’esclusione nei casi sopra contemplati deve essere comunicato all’interessato per iscritto entro dieci giorni dalla decisione.
§3. I Confratelli perdono la loro qualità per libera rinuncia, o per deliberazione comunicata
all’interessato da parte del Consiglio Direttivo nei casi di cui al §1.
§4. La dimissione dei Sodali avviene con atto formale del Moderatore. Il Confratello dimesso può ricorrere entro dieci giorni dalla notifica dell’atto di dimissione all’Ordinario diocesano di Roma, a norma del can. 316
§2. C.I.C.
§5. Chi esce dall’Arciconfraternita, sia che questo avvenga per volontaria deliberazione o per legittima dimissione, non può pretendere nulla, a nessun titolo, per i beni eventualmente conferiti o i servizi eventualmente prestati alla stessa.
§6. Nel dimettere un Sodale, si abbia particolare cura di salvaguardare i suoi diritti fondamentali e la sua buona fama, oltre che quella dell’Arciconfraternita, in spirito di autentica carità ecclesiale.
Art. 8
§1. Il Moderatore, denominato Primicerio, è un chierico scelto tra i Vescovi o Prelati siciliani residenti a Roma, nominato dal Cardinale Vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma, sentito il Consiglio Direttivo dell’Arciconfraternita. Egli è il legale rappresentante dell’Arciconfraternita a tutti gli effetti di legge.
§2. Il Primicerio, nella sua qualità di Moderatore dell’Arciconfraternita, dirige la conduzione delle attività della medesima, con specifica facoltà di compiere atti ed adempimenti di natura straordinaria con carattere d’urgenza, riferendone al Consiglio medesimo appena possibile.
§3. Il Primicerio è ipso iure anche Rettore della Chiesa, nominato con decreto del Cardinale Vicario. Egli esercita il suo compito di Rettore in conformità al diritto comune. Il Primicerio, tuttavia, sentito il Consiglio Direttivo, può chiedere al Cardinale Vicario di nominare in quest’ufficio un confratello presbitero che egli stesso presenta: questi allora assume il titolo di Pro-Rettore, ed esercita l’ufficio in armonia con le indicazioni ricevute dal Primicerio.
§4. In caso di assenza prolungata o di impedimento del Primicerio, l’esercizio delle sue funzioni è temporaneamente assunto dal Pro-Rettore della Chiesa o, in sua mancanza, dal Consigliere Priore e in assenza di questi dalla Priora.
§5. Il Primicerio resta in carica sei anni e può essere confermato per più mandati.
§6. Il Primicerio informa periodicamente il Cardinale Vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma sull’attività dell’Arciconfraternita.
Art. 9
§1. Il Primicerio, insieme al Pro-Rettore della Chiesa (se nominato) e ad altri undici membri – otto eletti dalla Congregazione Generale dei Confratelli, e tre nominati direttamente dallo stesso Primicerio – costituiscono il Consiglio Direttivo. I Confratelli e le Consorelle devono essere rispettivamente in numero non inferiore a quattro.
§2. Il Consiglio Direttivo, appena formato, deve essere sottoposto dal Primicerio all’approvazione dell’Ordinario diocesano.
§3. Il Consiglio rimane in carica per un triennio. I suoi membri possono essere eletti o nominati per due mandati consecutivi.
§4. I membri del Consiglio che perdessero la qualifica di socio, oppure fossero a diverso titolo impossibilitati a partecipare alle riunioni del Consiglio; o che – infine – si rendessero responsabili di mancata partecipazione ingiustificata a tre sessioni consecutive del Consiglio, verranno ipso iure sostituiti dai Confratelli risultati primi non eletti nelle ultime votazioni, fino alla scadenza del mandato. Anche in
questo caso l’integrazione va comunicata all’Ordinario diocesano.
§5. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Primicerio o di chi ne fa legittimamente le veci, ordinariamente una volta ogni trimestre ed ogniqualvolta il Primicerio medesimo ne ravvisi l’opportunità, o ne sia fatta richiesta da cinque membri.
§6. Al Consiglio Direttivo possono partecipare, se convocati, i Revisori dei Conti.
Art. 10
§1. Il Consiglio Direttivo collabora con il Moderatore nel raggiungimento degli scopi statutari e per l’ordinato governo dell’Arciconfraternita. In particolare:
1°. Formula il suo parere circa gli atti di ordinaria amministrazione
dell’Arciconfraternita;
2°. delibera circa:
a) l’ammissione di nuovi Confratelli;
b) la dimissione dei Confratelli la cui condotta contrastasse con la natura e lo spirito dell’Arciconfraternita (cf. art. 7);
c) la cessazione dell’appartenenza all’Arciconfraternita dei Confratelli, che per due anni consecutivi non avessero dimostrato interesse per la vita dell’Arciconfraternita neppure con il versamento del contributo associativo;
d) la formulazione dell’ordine del giorno della Congregazione Generale;
e) l’esame dei bilanci annuali da sottoporre all’approvazione della Congregazione
Generale.
§2. Il Consiglio elegge nel proprio ambito un Segretario ed un Provveditore-Economo, assegnando ai Consiglieri eventuali compiti specifici. In particolare, designa il Priore e la Priora, coordinatori rispettivamente del gruppo dei Confratelli e delle Consorelle.
§3. Il Consiglio approva annualmente, al termine dell’anno associativo – che và dal 1° gennaio al 31 dicembre – una relazione sull’attività svolta dall’Arciconfraternita ed il rendiconto finanziario (bilancio consuntivo) redatto dal Collegio dei Revisori dei Conti, da presentare alla Congregazione Generale.
§4. Il Consiglio, in caso di votazione, agisce validamente a maggioranza relativa dei presenti, purchè:
a) siano presenti almeno sei degli aventi diritto, più il Primicerio; b) il Primicerio concorra col suo voto a formare la maggioranza. In caso di parità, la dirime il voto del Primicerio.
§5. Il verbale delle riunioni è redatto dal Segretario, che lo sottoscrive insieme col Presidente.
Art. 11
§1. La Congregazione Generale dei Confratelli è l’organo deliberante dell’Arciconfraternita: deve essere convocata dal Primicerio in seduta ordinaria almeno due volte all’anno.
§2. Viene convocata in seduta straordinaria su impulso del Primicerio o del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta di almeno un quinto dei Confratelli.
§3. Il Primicerio convoca la Congregazione Generale comunicando per tempo personalmente ai Confratelli l’ordine del giorno – ai sensi dell’art. 10 §1/2°, lett d) – nonché la data ed il luogo.
§4. Hanno diritto di partecipare alla Congregazione Generale tutti i Confratelli in regola con il pagamento del contributo annuale. Ogni partecipante può essere latore di non più di due deleghe di altri Confratelli aventi diritto.
Art. 12
§1. La Congregazione Generale:
1°. Elegge il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti;
2°. Approva i programmi di attività ed i bilanci preventivo e consuntivo;
3°. Delibera in merito agli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, soggetti alle autorizzazioni previste dalla normativa canonica vigente;
4°. Determina il contributo associativo annuo.
§2. Per la valida costituzione della Congregazione Generale si richiede, in prima convocazione, la presenza almeno della metà dei Confratelli, in persona o per delega. In seconda convocazione la Congregazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.
§3. La Congregazione Generale è presieduta dal Primicerio, o in sua assenza, dal Pro-Rettore; in mancanza di questi la Congregazione elegge un Presidente. Il Presidente nomina un segretario. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il verbale delle sedute è redatto dal Segretario, che lo sottoscrive insieme col Presidente.
Art. 13
Il Segretario, nominato dal Consiglio, collabora col Primicerio per il regolare svolgimento della vita dell’Arciconfraternita. Suoi compiti specifici sono:
1°. Predisporre gli atti necessari per la convocazione della Congregazione Generale e del Consiglio Direttivo; 2°. Provvedere al disbrigo della corrispondenza e alla redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
3°. Tenere in ordine l’archivio dell’Arciconfraternita.
Art. 14
Il Provveditore-Economo, nominato dal Consiglio, ha i seguenti compiti, in stretta collaborazione col Primicerio:
1°. Porre in essere gli atti amministrativi di esecuzione delle delibere della Congregazione Generale e del Consiglio Direttivo;
2°. Provvedere all’inventario, alla custodia e alla buona conservazione del patrimonio dell’Arciconfraternita;
3°. Curare la regolare tenuta dei libri contabili, e la redazione del bilancio preventivo annuale (entro ottobre) nonché di quello consuntivo (entro febbraio).
4°. Verificare con cadenza regolare i saldi contabili, l’ammontare dei depositi bancari e la consistenza di cassa;
5°. Con cadenza mensile, informare il Primicerio su tutti gli aspetti amministrativi rilevanti da lui gestiti.
Art. 15
§1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da uno supplente, eletti per un triennio dalla Congregazione Generale tra i Confratelli esperti in materia contabile-amministrativa.
§2. Il Collegio dei Revisori dei Conti, come organo di controllo contabile amministrativo, deve:
1°. Essere regolarmente informato dal Segretario di tutte le delibere che comportano spese ed oneri;
2°. Esaminare i bilanci annuali e stendere la relazione scritta da presentare al Consiglio Direttivoe alla Congregazione Generale;
3°. Effettuare almeno due volte l’anno la verifica contabile e di cassa.
Art. 16
§1. Oltre a quanto determinato specificamente negli articoli precedenti, l’Arciconfraternita è soggetta alla vigilanza dell’Ordinario della Diocesi di Roma (cf. can. 315 C.I.C.O), secondo quanto previsti dal diritto comune ed in particolare a norma dei cann. 305 e 319 C.I.C.
§2. Il Moderatore può essere rimosso per giusta causa dall’Ordinario diocesano di Roma (can. 318 §2 C.I.C.).
§3. Resta integro il diritto dell’Ordinario della Diocesi di Roma di designare in caso di necessità un Commissario straordinario che a suo nome diriga l’Arciconfraternita (can. 318 §1 C.I.C.) Al Commissario competono durante munere tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, questi ultimi da esercitare sempre nel rispetto della legge canonica in materia, con particolare riguardo alla vigente normativa sulle autorizzazioni.
Art. 17
§1. Il patrimonio dell’Arciconfraternita, che non ha fine di lucro, è costituito dai beni immobili attualmente di proprietà dell’Arciconfraternita, nonché dai mezzi e dai beni di qualsiasi natura, conferiti da terzi o dai Confratelli: ad esempio, il contributo annuale degli associati, le eventuali oblazioni, donazioni o contributi straordinari di terzi, nonché il ricavato di eventuali attività associative, sempre nello scrupoloso rispetto delle finalità dell’Arciconfraternita e dell’intenzione dell’offerente.
§2. I beni dell’Arciconfraternita, a norma del can. 1257 §1 C.I.C., sono da considerarsi a tutti gli effetti beni ecclesiastici, e come tali soggetti ai controlli previsti dalla vigente normativa canonica.
§3. Tutte le prestazioni dei Sodali nei confronti dell’Arciconfraternita sono gratuite. I Confratelli possono ottenere il rimborso delle spese effettive fatte per conto dell’Arciconfraternita e in ragione del loro
incarico soltanto se queste sono state preventivamente autorizzate dal Moderatore. Soltanto a vantaggio del Pro-Rettore della Chiesa il Consiglio Direttivo può deliberare la corresponsione di un compenso.
§4. Il bilancio annuale, una volta approvato nelle forme previste da questo Statuto, andrà presentato all’Ordinario diocesano di Roma (cf. can. 319 C.I.C.).
§5. In caso di estinzione dell’Arciconfraternita, il patrimonio residuo sarà corrisposto alla Diocesi di Roma.
Art. 18
§1. Per modificare lo Statuto la Congregazione Generale, riunita a norma dell’art. 12 §2, delibera col voto favorevole di almeno due terzi dei presenti. Si richiede altresì la successiva approvazione dell’Ordinario della Diocesi di Roma.
§2. Per deliberare lo scioglimento dell’Arciconfraternita, fatto salvo quanto previsto dal can. 320 §2 C.I.C., occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Confratelli.
Art. 19
Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme del Codice di Diritto Canonico applicabili alle Associazioni pubbliche di fedeli e, in quanto compatibili, le leggi dello Stato italiano in materia di Associazioni di carattere religioso e di Enti ecclesiastici.
Autorizzazione del Cardinale Vicario SER Camillo Ruini – Roma, 1° maggio 2006