Congregazione generale

La Congregazione Generale dei Confratelli è l’organo deliberante dell’Arciconfraternita: deve essere convocata dal Primicerio in seduta ordinaria almeno due volte all’anno.

Viene convocata in seduta straordinaria su impulso del Primicerio o del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta di almeno un quinto dei Confratelli.

Il Primicerio convoca la Congregazione Generale comunicando per tempo personalmente ai Confratelli l’ordine del giorno – ai sensi dell’art. 10 §1/2°, lett d) – nonché la data ed il luogo.

Hanno diritto di partecipare alla Congregazione Generale tutti i Confratelli in regola con il pagamento del contributo annuale. Ogni partecipante può essere latore di non più di due deleghe di altri Confratelli aventi diritto.

La Congregazione Generale:

Elegge il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti;

Approva i programmi di attività ed i bilanci preventivo e consuntivo;

Delibera in merito agli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, soggetti alle autorizzazioni previste dalla normativa canonica vigente;

Determina il contributo associativo annuo.

Per la valida costituzione della Congregazione Generale si richiede, in prima convocazione, la presenza almeno della metà dei Confratelli, in persona o per delega. In seconda convocazione la Congregazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

La Congregazione Generale è presieduta dal Primicerio, o in sua assenza, dal Pro-Rettore; in mancanza di questi la Congregazione elegge un Presidente. Il Presidente nomina un segretario. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il verbale delle sedute è redatto dal Segretario, che lo sottoscrive insieme col Presidente.